Prima sezione

Civile

Ordinanza n. 39391 del 10/12/2021 - Stranieri 

L'immunità di uno Stato straniero dalla giurisdizione, secondo le norme di diritto interno - presa quale parametro per il riconoscimento ex art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218 del 1995 - protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo e richiede il riscontro di un nesso di non estraneità all'esercizio legittimo della suddetta potestà, col fine di non rendere sproporzionato il sacrificio del concorrente diritto di accesso ad un giudice. Conseguentemente, la sentenza del giudice americano di condanna di uno Stato estero e/o degli afferente enti o soggetti statali, quali corresponsabili del fatto, al risarcimento dei danni in favore dei familiari delle vittime dell'attentato alle Torri Gemelle di New York, è riconoscibile dal punto di vista dell'art. 64, lett. a) della l. n. 215 del 1995, poiché quel giudice avrebbe potuto conoscere della causa anche secondo i principi della competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano.

Ordinanza n. 38333 del 03/12/2021 - Elettorato 

La Prima Sezione Civile di questa Corte ha affermato, nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto:: "In tema di elezione dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'art. 9, comma 9 d.lgs. n. 139 del 2005 disciplina la situazione di ineleggibilità alla carica senza eccezioni o limitazioni, stabilendo, al fine di assicurare il preminente valore dell'avvicendamento nelle cariche rappresentative che i consiglieri ed il presidente siano eleggibili per non oltre due mandati consecutivi: ne deriva che, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi applicazione analogica dell'art. 3 l. n. 113 del 2017, il quale, in tema di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, permette la terza rielezione, se la precedente carica sia cessata prima di metà del mandato".

Ordinanza interlocutoria n. 36509 del 24/11/2021 - Famiglia 

La Prima Sezione Civile di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., tenuto conto di un quadro giurisprudenziale composito, di alcune, interconnesse questioni in tema di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, così declinate: a) se i crediti afferenti agli assegni che traggono pretesto dalla crisi del rapporto di coniugio ripetano tutti indistintamente i caratteri della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità propri dei crediti alimentari; b) se tali caratteri possano farsi dipendere dall'entità delle somme erogate e se, in particolare, ne sia obbligatorio il riconoscimento in presenza di importi di ammontare modesto che inducano a ravvisare la destinazione paraalimentare; c) se, nel caso in cui sia in discussione la non debenza dell'assegno, sia possibile scorporare da esso, al fine di riconoscervi i caratteri di cui sopra, la quota avente destinazione para-alimentare; d) se il regime giuridico individuato in base all'accertamento da condursi in relazione al punto a) sia estensibile anche all'assegno in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti di cui venga accertato l'indebito.

Ordinanza interlocutoria n. 30749 del 29/10/2021 - Marchi e brevetti 

La Prima Sezione civile di questa Corte, sulla base degli artt. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 295 c.p.c., ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti interconnesse questioni in tema di comunione del marchio e relative implicazioni: - se le norme comunitarie, nel prevedere il diritto di esclusiva in capo al titolare di un marchio della UE e nel contempo anche la possibilità che la titolarità appartenga a più persone pro quota, implichino che la concessione in uso del marchio comune a terzi in via esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, possa essere decisa a maggioranza dei contitolari ovvero se necessiti l'unanimità dei consensi; - se, nella seconda prospettiva, in caso di marchi nazionali e comunitari in comunione tra più soggetti, sia conforme ai principi di diritto comunitario un'interpretazione che sancisca l'impossibilità di uno dei contitolari del marchio dato in concessione a terzi con decisione unanime, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, di esercitare unilateralmente il recesso dalla suddetta decisione; ovvero, in alternativa, se invece debba considerarsi conforme ai principi comunitari un'interpretazione opposta, che escluda cioè che il contitolare sia vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria, per modo da potersi svincolare da essa con effetto sull'atto di concessione. Tale richiesta indirizzata al giudice unionale postula la necessità di individuare una protezione uniforme dei marchi, tra diritto interno e diritto comunitario. Le questioni involgono, pertanto, la ricostruzione in chiave organica e sistematica di un quadro normativo, nel quale ricadono - in sovrapposizione - sia previsioni nazionali (essenzialmente racchiuse nel d.lgs. n. 30 del 2005, c.d. "codice della proprietà industriale", che ha preso il posto del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, c.d. "legge marchi"), sia norme comunitarie (contemplate in particolare nella Direttiva UE 2014/2436, modificativa della Direttiva UE 2008/95/CE, e nel Regolamento CE 2007/2009 del Consiglio, dal Regolamento UE 2017/1001).

Sentenza n. 24639 del 13/09/2021 - Titoli di credito 

La Prima Sezione Civile, in tema di buoni postali fruttiferi cointestati, ha affermato che, in caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola "pari facoltà di rimborso", ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell'intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall'art. 187 d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto.

Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 - Contratti bancari 

La Prima Sezione Civile, in tema di contratti bancari, ha affermato che il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato.

Ordinanza n. 22497 del 09/08/2021 - Diritti della personalità 

In tema di diritto del nato da parto anonimo ad acquisire informazioni relative alle proprie origini, la Prima Sezione da un lato ha ribadito, in linea con la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 1946 del 2017, che il diritto a conoscere l'identità della madre deve essere contemperato con la persistenza della volontà di questa di rimanere anonima e deve essere esercitato secondo modalità che ne proteggano la dignità, tenendo dunque in considerazione la salute della donna e la sua condizione personale e familiare (nella fattispecie, è stata così confermata la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del figlio a conoscere l'identità della propria madre, in quanto la donna era in età molto avanzata e versava in gravi condizioni di salute anche psichica); dall'altro lato, ha precisato che tale diritto va tenuto distinto da quello ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, al fine di accertare la sussistenza di eventuali malattie ereditarie trasmissibili, che può essere esercitato indipendentemente dalla volontà della donna e anche prima della sua morte, purché ne sia garantito l'anonimato "erga omnes", anche dunque nei confronti del figlio.

Sentenza n. 24325 del 03/11/2020 - Comunità Europea

La Sezione Prima, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC ("Politica Agricola Comune") ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, ha affermato che è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali.

Ordinanza n. 23854 del 27/10/2020 - Immigrazione

In tema di sindacato del giudice ordinario nazionale in ordine all'applicazione del c.d. Regolamento Dublino III, l'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario; pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo, atteso che il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l'art. 78 del TFUE.

Ordinanza interlocutoria n. 21961 del 12/10/2020 - Procedimento civile

La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, le questioni di massima di particolare importanza, se in caso di dichiarazione di fallimento della parte costituita, che determina l'automatica interruzione del processo ex art. 43 l. fall., il termine per la riassunzione decorra: a) sempre dalla sola relativa dichiarazione che sia stata resa dal giudice; b) dalla "conoscenza legale" dell'evento interruttivo in capo al difensore - purché si tratti della stessa persona - che assista la parte non fallita anche in altri giudizi; c) pure dal momento del deposito di una domanda di insinuazione al passivo, su iniziativa della medesima parte non fallita, ancorchè assistita da altro difensore.

Sentenza n. 21584 del 07/10/2020 - Stranieri

La Sezione Prima, in materia di obbligo di audizione del richiedente, alla luce della normativa e della giurisprudenza eurounitaria, ha stabilito che nei giudizi di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione ma non anche quello di disporre l'audizione del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest'ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Ordinanza interlocutoria n. 20104 del 24/09/2020 - Arbitrato

La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza, se il termine lungo di un anno per l'impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., nel testo applicabile "ratione temporis", possa decorrere non dall'ultima sottoscrizione dell'atto, ma dalla comunicazione alle parti della sua intervenuta sottoscrizione.

Sentenza n. 19824 del 22/09/2020 - Famiglia

L'azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest'ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma.

Sentenza n. 16804 del 07/08/2020 - Stranieri

Una decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa (nella specie tribunale sciaraitico, in Palestina), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all'interno dell'ordinamento giuridico statuale italiano a causa della violazione dei principi giuridici applicabili nel foro, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna; discriminazione di genere) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un procedimento effettivo svolto nel contraddittorio reale).

Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 - Famiglia

Con ordinanza n. 17183, depositata il 14 agosto 2020, la Prima Sezione Civile di questa Corte ha ulteriormente precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne "convivente" può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori.
Il Collegio ha puntualizzato, in particolare, che, ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un'occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni.
Segnatamente, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l'ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d'età, costui non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali.

Sentenza n. 10747 del 05/06/2020 - Espropriazione per pubblica utilità

La Prima Sezione civile ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell'ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l'avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest'ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell'area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste».

Sentenza n. 8432 del 30/04/2020 - Famiglia

In tema di separazione dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza del presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento adottato in pendenza della lite, resta riservato al tribunale provvedere sulle spese nella sentenza emessa a conclusione del giudizio anche per la fase di reclamo.

Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020 - Diritti della personalità

La Prima Sezione civile, decidendo sul carattere discriminatorio del diniego di affissione di un manifesto di un'associazione di atei e agnostici, opposto dal Comune per le modalità grafiche ed espressive del mezzo, ha affermato che: - deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente oltre che il diritto di farne propaganda nelle forme più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell'art. 19 Cost., salvo il limite del vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione delle modalità con le quali si esplica la propaganda o la diffusione, potendo negarsi il diritto solo quando le predette modalità si traducano in un'aggressione o in una denigrazione della diversa fede da altri professata; - deve essere garantito il principio della parità di trattamento, sancito dagli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE e dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, tra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico, determinando la violazione una discriminazione vietata, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all'altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall'autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata.

Sentenza n. 7667 del 03/04/2020 - Adozioni

In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris".

Sentenza n. 7668 del 03/04/2020 - Famiglia

Deve essere respinta la domanda di " rettificazione" dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l'inserimento accanto al nominativo della madre biologica anche di quello della madre intenzionale, che in precedenza aveva prestato il proprio consenso alla pratica all'estero della tecnica della procreazione medicalmente assistita, poiché nell'ordinamento italiano vige il divieto di ricorso a tale tecnica per persone dello stesso sesso.

Ordinanza n. 6471 del 06/03/2020 - Famiglia 

In tema di rapporti con la prole minore, il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore.

Sentenza n. 5381 del 27/02/2020 - Concorrenza 

In tema di illecito anticoncorrenziale, nelle azioni risarcitorie proposte prima del 26 novembre 2014 non trovano applicazione le norme sulla sospensione della prescrizione del relativo diritto previste dall'art. 8 del d.lgs. n. 3 del 2017, sicchè nelle dette azioni il termine di prescrizione quinquennale comincia a decorrere dal momento in cui sia stato avviato, con pubblicità legale, il procedimento innanzi all'AGCOM per l'accertamento dell'abuso di posizione dominante.

Ordinanza interlocutoria n. 5078 del 25/02/2020 - Matrimonio religioso 

La Prima Sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione del seguente contrasto: se il giudicato interno sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della sua nullità, dichiarata con sentenza ecclesiastica poi delibata dalla corte d'appello con pronuncia passata in giudicato, solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato ovvero anche in assenza di dette statuizioni, con l'effetto in quest'ultimo caso di non precludere al giudice ordinario il potere di regolare, applicando la disciplina della legge n. 898 del 1970, i rapporti patrimoniali tra ex coniugi il cui vincolo sia risultato consacrato in un atto nullo.

Ordinanza n. 4887 del 24/02/2020 - Procedimento civile 

In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 116 del 2017, di riforma organica della magistratura onoraria, il giudice professionale può sempre delegare a quello onorario, anche nei procedimenti collegiali, compiti ed attività compresa l'assunzione di testimoni.

Sentenza n. 4343 del 20/02/2020 - Fallimento e procedure concorsuali 

La Prima Sezione civile ha enunciato, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., i seguenti principi di diritto: i) «La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l'obiettivo della gestione coordinata»; ii) «Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è onere del debitore che conosce della pendenza dell'istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell'istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una siffatta condotta determini acquiescenza ad una eventuale violazione dell'art. 9 l.fall..»; iii) «Allorquando l'istanza di fallimento sia stata depositata dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al quale sia già pendente una domanda di concordato preventivo, l'obiettivo della gestione coordinata dei due procedimenti può essere conseguito sollecitando il tribunale successivamente adito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 39, comma 2, l.fall., che in ogni caso, in ossequio ai principi generali, e vieppiù nell'ottica di garantire preferibilmente la soluzione negoziale della crisi, debbono essere adottati anche di ufficio»; iv) «Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, è onere del debitore impugnare, nei limiti in cui ciò sia consentito, tutti i provvedimenti adottati, anche in rito, che possano ostacolare il preliminare esame della domanda di concordato preventivo da lui proposta, atteso che l'eventuale accoglimento del reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza di fallimento, di cui si pretenda l'illegittimità a causa del mancato preventivo esame della domanda concordataria, presuppone che quest'ultima sia ancora sub iudice».

Ordinanza interlocutoria n. 3096 del 10/02/2020 - Espropriazione immobiliare 
La Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza, di rilevante impatto sul contenzioso in materia di vendite esecutive o fallimentari: se, nei procedimenti di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determini, in forza dell'art. 2878, n. 7), c.c., l'estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il conservatore dei registri immobiliari (oggi ufficio provinciale del territorio-servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 c.p.c.

Sentenza n. 3022 del 10/02/2020 - Fallimento 

La Prima Sezione civile ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio per dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all'art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio, e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all'art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e, quindi, anche l'inefficacia della sentenza di fallimento».

Ordinanza n. 3643 del 13/02/2020 - Adozioni 

La Prima Sezione civile ha affermato, anche alla luce dei principi fissati dalla Corte EDU (sentenze 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia, e 13 ottobre 2015, S.H. c. Italia), che nel procedimento volto alla dichiarazione di adattabilità, proprio perché finalizzato a creare le condizioni per la successiva pronuncia di adozione piena o legittimante - la quale impone la recisione di ogni legame del minore con il nucleo genitoriale originario - è necessaria una completa indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore e della conseguente capacità genitoriale dei genitori biologici mediante adeguata valutazione tecnica, onde accertare se l'interesse del minore a non recidere il legame con i genitori biologici debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, non essendo la conservazione di detto legame di per sé incompatibile - nel procedimento in esame - con le forme di adozione disciplinate dall'art. 44 e ss. della legge n. 184 del 1983 ed in particolare con l'ipotesi residuale di cui alla lett. d) della norma.

Ordinanza interlocutoria n. 3089 del 10/02/2020 - Famiglia

La Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza, di rilevante impatto sul contenzioso in materia di separazioni e divorzi: se, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985, introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata su ricorso congiunto delle parti, possa contenere una clausola con la quale si attui un trasferimento immobiliare senza che sia demandata al notaio, ai fini della validità dell'atto, la verifica di conformità ipocatastale dell'immobile richiesta dalla norma. (Nella specie, l'accordo traslativo, elemento indispensabile del complessivo e definitivo assetto degli interessi delle parti nella prospettazione del ricorso congiunto, era stato corredato di relazione tecnica giurata contenente attestazione di conformità energetica ed elettrica, di visura e planimetria catastale, nonché di una dichiarazione di obbligo di effettuare a spese e cura delle parti le formalità di trascrizione, di depositare la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità e la nota di trascrizione, con esonero della cancelleria da ogni responsabilità). 

Ordinanza interlocutoria n. 1706 del 24/01/2020 - Arbitrato 

La Prima Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite ex art. 374, comma 1, c.p.c., ai fini dell'esame della questione di giurisdizione concernente la compromettibilità ad arbitri della controversia sul risarcimento del danno causato ai concessionari dei servizi di raccolta e gestione delle scommesse ippiche dalla presenza nel settore di operatori clandestini in violazione di un implicito obbligo della P.A. di garantire l'esclusività della raccolta delle scommesse, dovendo essere valutata la consistenza della posizione giuridica soggettiva vantata dai concessionari quale interesse di mero fatto all'efficiente tutela dell'ordine pubblico da parte dello Stato, ovvero diritto soggettivo fondato sulla garanzia dei diritti di monopolio statale.

Ordinanza n. 1090 del 20/01/2020 - Espropriazione per pubblica utilità 

In tema di giudizio di opposizione alla stima per la determinazione dell'indennità di espropriazione, la Prima Sezione civile ha affermato che la locuzione «se del caso», di cui all'art. 54, comma 3, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)» (vigente prima della modifica introdotta dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), dev'essere interpretata nel senso che essa impone l'evocazione in giudizio anche del beneficiario dell'espropriazione, quale litisconsorte necessario, ove quest'ultimo sia soggetto diverso dall'espropriante e dal promotore, non essendo consentito rimettere alla valutazione dell'espropriato, secondo il suo interesse, la citazione in giudizio del beneficiario, in contrasto con la finalità deflattiva del contenzioso ispiratrice della nuova normativa.

Sentenza n. 1185 del 23/01/2020 - Società 

La Prima Sezione civile ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) «Nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota»; b) «Il socio moroso di s.r.l. non è ammesso, secondo il disposto dell'art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., sino a che egli resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori».

Sentenza n. 1119 del 20/01/2020 - Famiglia 

La Prima Sezione civile, decidendo sulla domanda di revisione dell'assegno divorzile determinato anteriormente all'evoluzione giurisprudenziale recata da Sez. 1, 10 maggio 2017, n. 11504 e Sez. U, 11 luglio 2018, n. 18287 in ordine alla sua natura e funzione, ha affermato che tale mutamento dell'orientamento della S.C. non integra, ex se, i giustificati motivi sopravvenuti richiesti dall'art. 9, comma 1, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per la revisione dell'assegno, atteso che - in forza della formazione rebus sic stantibus del giudicato sulle statuizioni cd. determinative e del carattere meramente ricognitivo dell'esistenza e del contenuto della regula iuris proprio della funzione nomofilattica, che non soggiace al principio di irretroattività - il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi attiene agli elementi di fatto e deve essere accertato dal giudice ai fini del giudizio di revisione, da rendersi, poi, al lume del diritto vivente.

Ordinanza interlocutoria n. 726 del 15/01/2020 - Espropriazione per pubblica utilità 

La Prima Sezione civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 117, comma 3, Cost., dell'art. 20, comma 1, della l.r. Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, nella parte in cui stabilisce che, ai fini della determinazione dell'entità dell'indennità di esproprio, la possibilità legale di edificare è presente nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. d), della l.r. Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20.