Il visto O-1.

09.01.2023

Nella moltitudine di visti esistenti che permettono il trasferimento negli Stati Uniti, ve ne sono alcuni, con requisiti particolarmente rigorosi, ai quali possono accedere tutti coloro svolgano un lavoro specializzato: il visto O e P - applicabile ad eccellenti professionalità nel campo della scienza, dell'arte, dell'istruzione, degli affari, dell'intrattenimento e dell'atletica - ed il visto R per i lavoratori in campo religioso.  

Proprio per la loro rigidità, per queste tipologie di visto non vengono prese in considerazione quanto si fa riferimento ai comuni limiti numerici annuali, ossia quelli facenti riferimento al numero di soggetti che possano ottenerli.

Nello specifico, il visto O presenta un ambito d'applicazione piuttosto rigido e, in conseguenza di ciò, al momento di presentare la richiesta, sarà fondamentale prestare la massima attenzione ai requisiti impreteribili che lo contraddistinguono (tra cui il fatto che richiedente debba aver ricevuto un'offerta di lavoro).

Per ciò che concerne i beneficiari, saranno presi in considerazione i soggetti in grado di dimostrare - mediante prova tangibile dell'ottenimento di plausi in ambito nazionale o internazionale - il possesso di capacità straordinarie nel proprio ambito professionale; oppure, come accade nel settore delle produzioni cinematografiche o televisive, i soggetti in grado di fornire idonea documentazione comprovante il raggiungimento di risultati straordinari.

Una puntualizzazione è d'obbligo.

Il visto di tipo O-1 potrà essere rilasciato esclusivamente sulla base di evidenze di natura personale: pertanto, l'appartenenza ad un gruppo o ad una squadra, non potrà considerarsi elemento sufficiente al rilascio del visto. 

Ma v'è di più. 

Il motivo alla base dell'ottenimento del visto nonché del trasferimento temporaneo negli Stati Uniti, dovrà essere lo svolgimento di lavori e/o la partecipazione ad uno o più eventi riconducibili al settore in cui il soggetto ha dimostrato di possedere competenze straordinarie (il concetto di "evento" potrà essere liberamente interpretato - eccezion fatta per il settore sportivo ed artistico - includendo, ad esempio, un progetto di ricerca per un'azienda privata).

Quanto alle competenze - e soffermandoci all'ambito delle scienze, dell'istruzione, del business o dello sport - esse non saranno unicamente riconducibili al possesso di straordinarie abilità in una data attività, quanto piuttosto - e soprattutto - al concreto ottenimento di successi accertati ed accertabili sia livello nazionale che internazionale (e.g.Nobel); in alternativa sarà necessario possedere almeno 3 dei seguenti requisiti: a) l'aver ottenuto premi riconosciuti a livello nazionale o internazionale; b) l'aver ottenuto, a seguito di un giudizio positivo pronunciato da esperti nazionali o internazionali, un'affiliazione per un'associazione i cui membri debbano aver conseguito risultati eccezionali nel settore di riferimento; c) l'avere delle pubblicazioni di carattere professionale (o altri contenuti media) riferibili al richiedente e al lavoro da esso svolto; d) l'aver ricoperto il ruolo di giudice - in forma individuale o collettiva - in competizioni relative al settore di riferimento; e) l'aver apportato un rilevante contributo scientifico, accademico o commerciale nel settore di competenza professionale; f) l'essere stato autore di articoli scientifici pubblicati su riviste specializzate o sui principali media et similia; g) l'aver ricoperto un ruolo di carattere fondamentale in un'organizzazione che vanti un'eccellente reputazione o h) l'aver percepito uno stipendio particolarmente elevato (o altra remunerazione di rilievo) per i servizi offerti.

Nell'ipotesi in cui tali requisiti non siano applicabili, sarà onere dello sponsor allegare evidenze di pari valore che - al di là di ogni dubbio - siano in grado di dimostrare l'effettiva sussistenza delle competenze specificando, altresì, la motivazione per cui l'usuale documentazione non possa essere fornita.

Relativamente alla documentazione che dovrà essere presentata per i soggetti operanti nel settore artistico, dovrà essere palesato non soltanto che il richiedente abbia necessità di recarsi negli Stati Uniti onde esibirsi nel settore in cui possiede competenze straordinarie, ma anche che la sua presenza sia stata considerata fondamentale ai fini del progetto dello sponsor. Pertanto, la documentazione dovrà dimostrare - ad esempio - che il soggetto sia stato nominato o abbia ottenuto riconoscimenti nazionali o internazionali (e.g. Oscar o Grammy). Allorché manchino tali evidenze, potrà essere fornita: a) la prova che il soggetto abbia già presenziato o debba presenziare - nel ruolo di regista o protagonista - a produzioni o eventi di elevata onorabilità (verificabile sulla base di recensioni, annunci, comunicati stampa, contratti di pubblicazione o sponsorizzazioni); b) la prova di notorietà a livello nazionale o internazionale per l'attività svolta (mediante recensioni, articoli pubblicati su testate giornalistiche, riviste specializzate, o altro); c) qualsiasi evidenza che il richiedente abbia ricoperto o dovrà ricoprire il ruolo di regista, di protagonista o altro ruolo di spicco in organizzazioni o fondazioni che godono di un'ottima reputazione (come dimostrato da articoli di giornali, riviste specializzate o testimonianze); d) la prova di aver ottenuto importanti successi commerciali ed altri risultati professionali (per i quali si sia stati menzionati in riviste specializzate, giornali o altre pubblicazioni di rilievo); e) la prova di aver ricevuto - da organizzazioni, critici, agenzie governative o altri esperti di settore - dei significativi riconoscimenti per i risultati ottenuti. Tali testimonianze dovranno essere redatte per iscritto o ancora f) qualsivoglia prova che si sia ottenuto o si sia in procinto di ottenere un salario particolarmente elevato o un'altra remunerazione sostanziale per i servizi prestati (come dimostrato da contratti o altre prove affidabili).

Il visto O presenta degli svantaggi che si consiglia di tenere a mente all'atto di valutare la tipologia di visto più idonea alle proprie esigenze.

Se è vero com'è vero, infatti, che il beneficiario di visto O potrà liberamente svolgere l'attività lavorativa presso datore di lavoro negli Stati Uniti (anche detto sponsor), è altrettanto appurato che nel caso abbia intenzione di procedere con una modifica di tale mansione, dovrà mettere in conto di presentare formale richiesta di change of status o di nuovo visto. 

E ancora. 

Sebbene non sussista alcuna limitazione per i familiari del possessore di visto (ovvero coniuge e figli che non abbiano compiuto 21 anni e non siano coniugati) di accompagnarlo negli Stati Uniti, tuttavia vige in capo a questi soggetti l'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 

Nonostante questa doverosa parentesi, il visto O presenta ragguardevoli vantaggi in termini di celerità di rilascio, di possibilità di estensioni illimitate (della durata di un anno ciascuna) e di possibilità di viaggiare da e per gli Stati Uniti senza limitazioni di alcun tipo per tutta la validità del visto.

Proprio l'estensione, ovvero una procedura decisamente più snella rispetto a quella volta al rilascio, non rappresenta un automatismo: difatti, l'USCIS detiene il potere di riconsiderare la documentazione nell'ipotesi in cui siano intervenute delle modifiche di fatto o di diritto. Di conseguenza, sarà consigliato illustrare dettagliatamente il motivo per cui tale permanenza per la quale si richiede un differimento, debba comunque considerarsi temporanea. A ragion veduta, sarà fondamentale depositare un itinerario dettagliato che spieghi non solo il nuovo progetto o la performance ma anche come sia stata riprogrammata. 

Quanto alla fase che anticipa il rilascio del visto, sarà il datore di lavoro (o agente) a dover procedere con il deposito del Form I-129 per conto del beneficiary. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo si trovi già negli Stati Uniti - purché sotto legal status - il deposito presso l'USCIS prevederà simultaneamente la richiesta di change of status: così facendo la pratica potrà giungere a definizione direttamente in loco. Viceversa, ovvero nel caso di soggetto residente all'estero, l'istanza - successivamente all'approvazione - andrà in decisione presso il Consolato sito nel Paese d'origine dell'eventuale beneficiario. 

Relativamente alla prima ipotesi (soggetto legalmente negli Stati Uniti), la questione che desta maggiore preoccupazione nell'ambito del diritto dell'immigrazione, è quella concernente la necessità di escludere il c.d. dual intent.

É consuetudine che l'USCIS deliberi positivamente sulla richiesta di change of status solo dopo averla valutata dettagliatamente in modo da poter escludere in maniera incontrovertibile che  il soggetto abbia preventivato la successiva modifica di status al momento di fare ingresso negli Stati Uniti. 

Ovviare al problema è piuttosto semplice (se non anche altamente consigliato): o lasciando gli Stati Uniti e richiedendo il visto presso il Consolato del Paese d'origine, oppure attendendo che siano trascorsi almeno 90 giorni dal primo ingresso prima di procedere. 

Specie con riferimento al visto O - considerato tra i visti più complessi - una delle domande che vengono poste più spesso è quella relativa alla possibile conversione in Green Card. 

È ora di sfatare un mito: il visto O non attribuisce un vantaggio effettivo in tal senso. 

Realisticamente ed indiscutibilmente è più facile essere sponsorizzati per l'ottenimento di un visto piuttosto che per una Green Card. Per giunta, avere la possibilità di recarsi inizialmente negli Stati Uniti con un visto permette rappresenta un'occasione straordinaria: non solo in quanto permette al beneficiario di considerare - ove lo ritenga opportuno - tutti i pro ed i contro di un possibile trasferimento permanente negli Stati Uniti, ma anche perchè pone il soggetto nella condizione di farsi conoscere nel proprio settore lavorativo e, magari, di rintracciare più agevolmente un datore di lavoro che sarebbe disposto a sponsorizzare la Green Card.

E proprio quanto al trasferimento, è necessario fare una specifica: i titolari di visti O e P - seppur debbano svolgere un'attività di carattere temporaneo - non sono soggetti ad alcuna sanzione per il fatto di non aver mantenuto la residenza nel proprio Paese. Diversamente, nel caso del visto R, i titolari dovranno dimostrare l'intenzione di far rientro una volta scaduto il visto e, di conseguenza, di aver mantenuto la residenza.

Un breve cenno conclusivo merita il visto O-2 reso disponibile dall'USCIS a favore del personale di supporto di atleti ed artisti (restando, quindi, escluso il settore della scienza, degli affari o dell'istruzione). Tale categoria di richiedenti dovrà dimostrare di svolgere un ruolo fondamentale per l'attività dell'artista o dell'atleta in quanto, non solo in possesso di competenze specifiche, ma anche per il fatto di possedere un'esperienza pregressa con il medesimo artista/atleta. Non sarà concesso, infatti, il visto O-2 a chi possegga un'esperienza di carattere generale che, quindi, potrebbe essere svolta anche da un cittadino americano.

Abogado Sarah Silvestri
Immigration Attorney

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