Sezioni Unite

Civile

Sentenza n. 14561 del 09/05/2022 - Assistenza pubblica 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

Sentenza n. 13143 del 27/04/2022 - Responsabilità civile 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente, la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale e parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento da mandato, la quale concorre, ex art. 2055 c.c., con quella eventuale dell'organo (il Mise) chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza.

Sentenza n. 13143 del 27/04/2022 - Responsabilità civile 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, riferita unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato, caso per caso, il nesso di causalità tra le condotte, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasione.

Sentenza n. 13143 del 27/04/2022 - Responsabilità civile

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che nel caso di società fiduciaria posta il l.c.a., l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 207, comma 1, l.fall, sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell'art. 208 della stessa legge, l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Mise, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente.

Sentenza n. 13145 del 27/04/2022 - Tributi

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all'Iva, dall'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, non ha inciso retroattivamente e l'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna "abolitio criminis". 

Sentenza n. 12209 del 14/04/2022 - Previdenza 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno ribadito che, in tema di previdenza complementare, gli artt. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, nel consentire la portabilità/riscatto della posizione individuale, si applicano a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, anche a quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione e a prestazioni definite, specificando, altresì, che nei fondi a prestazione definita la posizione individuale del lavoratore debba essere parametrata non solo ai contributi versati, ivi compresi quelli datoriali, ma anche ai rendimenti che essi abbiano prodotto.

Sentenza n. 1677 del 11/04/2022 - Impiego pubblico 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di trasferimenti di dipendenti pubblici, i commi 25 e 25 bis, dell'art. 1 del d.l. n. 183 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 233 del 2006, non rimettono ad eventuali meccanismi di compensazione la copertura della possibile maggiore spesa per la revisione dei trattamenti economici in atto conseguente al riordino delle funzioni, ma la escludono, stabilendo che ai dipendenti trasferiti continua ad applicarsi la contrattazione del comparto di provenienza, o di quello di destinazione se ciò non comporta oneri maggiori, per un periodo di tempo ragionevolmente limitato, al fine di riorganizzare le funzioni trasferite e reperire le risorse finanziarie necessarie.

Sentenza n. 11550 del 08/04/2022 - Sanzioni amministrative 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che la nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata, per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto, volta all'utile predisposizione delle difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione che realizzi nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio; viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge, decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta unicamente per dedurre l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio.

Sentenza n. 10860 del 04/04/2022 - Giudicato 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, a seguito di statuizione sulla giurisdizione da parte della S.C. adita in sede di regolamento, il giudice nazionale non di ultima istanza, avanti al quale il processo prosegua, è ammesso a sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE avanti alla Corte di Giustizia qualora dubiti della conformità di questa statuizione al diritto UE; in tal caso, tuttavia, la vincolatività della statuizione interna sulla giurisdizione viene meno soltanto all'esito della decisione della Corte di Giustizia dalla quale si evinca l'effettiva contrarietà di questa statuizione al diritto UE, e nei limiti della contrarietà così emergente.

Sentenza n. 9775 del 25/03/2022 - Pubblica amministrazione

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, con contestuale autorizzazione allo scavo, l'istanza del concessionario, con espressa assunzione dell'obbligo di rispettare anche gli impegni relativi allo scavo, sanzionati con clausola penale, recepita da un regolamento comunale, per il relativo inadempimento o ritardo nell'adempimento, cui faccia seguito il rilascio del provvedimento amministrativo che richiami detto obbligo, dà luogo ad una convenzione accessiva alla concessione validamente stipulata in forma scritta "ad substantiam", in base alla disposizione di cui all'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923.

Sentenza n. 8472 del 16/03/2022 - Contratti

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che la fideiussione prestata da un cd. «confidi minore», iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.u.b., applicabile ratione temporis, nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né la nullità è ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono «esclusivamente» la «attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali» per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in quanto il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né è preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale.

Sentenza n. 7877 del 10/03/2022 - Esecuzione forzata

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di estinzione del processo esecutivo, il reclamo di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. non è atto cd. endoprocessuale e, pertanto, non è soggetto alla disciplina del deposito telematico obbligatorio di cui all'art.16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012.

Sentenza n. 42093 del 31/12/2021 - Fallimento e procedure concorsuali 

Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto:
- Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell'art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell'art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l'eventuale causa di prelazione e, per l'altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l'inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria.

Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 - Concorrenza 

Le Sezioni Unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: - I Contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia comprovata, una diversa volontà delle parti.

Sentenza n. 40543 del 17/12/2021 - Tributi 

Le Sezioni Unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed oggetto di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza al potere impositivo, il principio della soggezione impositiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha poso in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.

Sentenza n. 38596 del 06/12/2021 - Procedimento civile 

Le Sezioni Unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale l'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del medesimo ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., atteso che la distinzione tra le varie sezioni - anche civili e penali - del medesimo tribunale si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di competenza" nel processo civile, dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta, sia in via analogica, delle soluzioni normative sancite dall'art. 28 c.p.p.

Sentenza n. 36373 del 24/11/2021 - Regolamento di giurisdizione 

La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall'illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non configura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma l'esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosene, escludere, inoltre, anche l'astratta improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa. (Fattispecie relativa alla Legge di bilancio per il 2020, asseritamente lesiva dei diritti di uguaglianza in materia tributaria).

Sentenza n. 36596 del 25/11/2021 - Procedimento civile 

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: - La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

Sentenza n. 35466 del 19/11/2021 - Processo civile 

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: L'incorporazione della procura rilasciata ex articolo 83, terzo comma, c.p.c. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene. Conseguentemente, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale.

Sentenza n. 33408 del 11/11/2021 - Fallimento e procedure concorsuali 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: Ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo.

Sentenza n. 32198 del 05/11/2021 - Famiglia 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: - L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. - Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. - A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto altresì della durata del matrimonio.

Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 - Esecuzione forzata 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.: .

L'istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo.

Le Sezioni Unite, pronunciando a risoluzione di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.:

In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari dell'opposizione.

Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 - Immigrazione 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto:
- In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d'origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d'origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.

Sentenza n. 24414 del 09/09/2021 - Lavoro pubblico 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
- In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocefisso.
- L'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che comprende il crocefisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocefisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi.
- E' illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, di vedere esposto il crocefisso nella loro aula, non cerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.
- L'illegittimità della circolare determina l'invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per aver egli, contravvenendo all'ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocefisso dalla parte dell'aula all'inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.
- Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocefisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l'esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.

Sentenza n. 21766 del 29/07/2021 - Iva 

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento.

Sentenza n. 21764 del 29/07/2021 - Lavoro pubblico 

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: l'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000 per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all'INPGI, che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto.

Sentenza n. 21970 del 30/07/2021 - Società 

Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.

Sentenza n. 21983 del 30/07/2021 - Assicurazione 

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 - Procedimento civile 

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.: salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c.

Sentenza n. 21761 del 29/07/2021 - Famiglia 

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Sentenza n. 20691 del 20/07/2021 - Espropriazione per pubblica utilità 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, la ricostruzione in termini indennitari e le modalità di determinazione dell'indennizzo, anche per la pregressa occupazione illegittima del bene, nel procedimento di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi alla Corte d'appello, in unico grado di merito, non sono suscettibili di arrecare un deficit di tutela né per l'amministrazione, per esserle preclusa l'introduzione di azioni di rivalsa nei confronti di terzi, nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, trattandosi di una limitazione coerente con la natura del procedimento, ferma restando la facoltà di rivalersi in separato giudizio ordinario sul soggetto corresponsabile della pregressa occupazione illegittima; né per il privato, per essergli consentito di agire nei confronti della sola autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, essendo tale autorità, cui è affidato il pagamento dell'indennità, il suo creditore, né essendo precluso al privato di avviare un autonomo giudizio di danno, a tutela dei suoi diritti, per il periodo di occupazione illegittima, prima dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis cit. da parte della pubblica amministrazione.

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati ed all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.

Sentenza n. 20761 del 20/07/2021 - Edilizia e urbanistica 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che l'istituto del silenzio-assenso, previsto dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990, non può trovare applicazione in relazione all'istanza di subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati all'assistenza abitativa ed all'ampliamento del nucleo familiare, avendo la posizione soggettiva controversa la consistenza di diritto soggettivo.

Sentenza n. 20691 del 20/07/2021 - Espropriazione per pubblica utilità 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno ribadito che sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, data la natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, globalmente inteso dal legislatore come un «unicum» non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a «titolo risarcitorio» (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma dell'art. 42 bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato «senza titolo» dall'amministrazione) rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra ius dell'amministrazione.

Sentenza n. 20691 del 20/07/2021 - Espropriazione per pubblica utilità 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, la qualificazione in termini indennitari dell'indennizzo per la pregressa occupazione «senza titolo», nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene all'attualità, non è foriera di un deficit di tutela per le parti, avendo il legislatore previsto una clausola di salvaguardia che fa salva la prova di una diversa entità del danno, la cui applicazione è rimessa all'incensurabile valutazione del legislatore in via forfettaria - "in melius" o "in pejus" - in sintonia con le istanze e le prove offerte dalle parti nel caso concreto.

Sentenza n. 8770 del 12/05/2020

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il riconoscimento della legittimazione dell'Amministrazione a concludere contratti derivati, sulla base della disciplina vigente sino al 2013 (quando la l. n. 147 del 2013 ne ha escluso la possibilità) e della distinzione tra i derivati di copertura e i derivati speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di essi, comportava che solamente nel primo caso l'ente locale potesse dirsi legittimato a procedere allo loro stipula; nondimeno, tale stipula poteva utilmente ed efficacemente avvenire solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market, sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia nell'ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio".

Sentenza n. 8434 del 30/04/2020

In tema di condominio, hanno affermato, i seguenti principi di diritto: "I) Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali; la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito. II) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti reali, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all'acquirente la proprietà superficiaria dell'impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all'estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione; il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l'approvazione di tutti i condomini. III) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell'accessione; con tale contratto il proprietario di un'area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell'opera edificata per l'intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Esso è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli artt. 1599 c.c. e 2643 n. 8 c.c. Ove stipulato da un condominio per consentire ad altri la installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, sul lastrico solare del fabbricato condominiale richiede l'approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni".

Sentenza n. 8240 del 28/04/2020

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito".

Sentenza n. 8241 del 28/04/2020

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, hanno affermato, ai sensi dell'art. 363, comma 3 c.p.c., che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda.

Sentenza n. 8094 del 23/04/2020

Le Sezioni unite civili, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente ratione temporis, si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, tale da configurare la forza maggiore, ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto".

Sentenza n. 6459 del 06/03/2020

Le Sezioni unite civili, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato i seguenti principi di diritto: - "Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario"; "La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1888 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria".

Sentenza n. 5685 del 02/03/2020

Le Sezioni unite civili, risolvendo un contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 - che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti di quest'ultimo al subappaltatore - deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa "in bonis" e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto, dalla stazione appaltante, il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione.

Sentenza n. 4315 del 20/02/2020

Le Sezioni unite civili, risolvendo un contrasto, hanno affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nei giudici civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice del rinvio ovvero - nel caso di mancato rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 T.S.G.U. per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui una delle parti sia stata ammessa.

Sentenza n. 4247 del 19/02/2020

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato, hanno affermato il seguente principio di diritto: "nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, come modificato dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs n. 150 del 2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.

Sentenza n. 1867 del 28/01/2020

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in tema di rapporto di lavoro giornalistico, hanno affermato che l'attività svolta dal collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di "professione giornalistica". Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti: conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 45 della l. n. 69 del 1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo.

Sentenza n. 299 del 10/01/2020

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: "In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo".