Sulla cittadinanza italiana. La discendenza per linea paterna o materna.

21.08.2020

La valutazione sulla discendenza in linea paterna o materna rappresenta uno degli aspetti sui quali fare particolare attenzione al fine di valutare che si sia effettivamente trasmessa - passando per tutti i discendenti - la cittadinanza italiana dall'avo italiano fino al richiedente. Tale verifica preliminare è fondamentale considerando che esistono disposizioni differenti a seconda che la trasmissione della cittadinanza si abbia da parte dell'avo di sesso maschile o di quello femminile, ovvero dal lato paterno o materno.

Difatti dall'analisi dell'articolo 1 della L. 555/1912 si evinceva chiaramente che la cittadinanza italiana veniva trasmessa solo per via paterna e che, necessariamente, la via materna rappresentava un'eccezione nelle ipotesi previste al secondo comma: "è cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino; 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se, secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene, non ottiene la cittadinanza del padre straniero; 3) chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno".

Chiarendo.

Da un lato la discendenza da padre italiano che richiedeva di verificare che il genitore in questione fosse un cittadino italiano e che si fosse instaurato un rapporto di filiazione come previsto dall'ordinamento italiano. Verifica solitamente svolta facilmente mediante atto o certificato attestante il matrimonio - precedente la nascita del bambino - tra il padre e la madre dello stesso e con l'indicazione del figlio come nato all'interno del coniugio. Solo nel caso in cui la documentazione fosse stata mancante per smarrimento e fosse stato impossibile reperirne una copia, quindi in totale assenza di prova documentale, la cittadinanza non poteva essere riconosciuta con la semplice menzione della paternità nell'atto di nascita.

La cittadinanza italiana per via paterna si trasmetteva unicamente in caso di filiazione avvenuta in costanza di matrimonio ed in caso contrario solo se il padre avesse provveduto a registrare la nascita o avesse successivamente riconosciuto il figlio, sempre a patto che gli effetti di tale riconoscimento fossero in grado di retroagire sino al momento nascita (come nel caso in cui il riconoscimento di un bambino sia avvenuto durante la minore età del figlio).

Differente è la trasmissione dal lato materno poiché, all'atto di trasmettere la cittadinanza italiana, potevano verificarsi due scenari: a) la trasmissione della cittadinanza italiana in caso di nascita del figlio verificatesi antecedentemente o successivamente al 1948 o b) perdita della cittadinanza italiana per la donna che aveva contratto matrimonio con un cittadino straniero.

Le due differenti ipotesi richiamano normative contrapposte: infatti da un lato si ricorda l'art. 1 della L. 555/1912 e dall’altro dall'art. 10.3 della medesima legge.

Quanto alla trasmissione della cittadinanza italiana in caso di nascita del figlio verificatesi antecedentemente o successivamente al 1948, si riteneva che la donna fosse in grado di trasmettere la cittadinanza italiana al figlio nell'ipotesi in cui il padre fosse considerato ignoto - ovvero figlio della sola madre - purché la stessa avesse provveduto a formalizzare la nascita ed il relativo riconoscimento. Giova evidenziare che l'ordinamento italiano prevede che ai fini dell'instaurazione di un rapporto di filiazione non sia sufficiente che la donna partorisca il figlio ma è strettamente necessario che provveda anche al relativo riconoscimento. Identica conseguenza si verifica anche nel caso di padre apolide o di figlio che non ottenga la cittadinanza del padre secondo le norme vigenti nello Stato d'appartenenza dello stesso: in tale ipotesi il figlio avrà la cittadinanza italiana per via materna.

Quanto al verificarsi della perdita della cittadinanza italiana per la donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero, merita attenzione l'art. 10 della L. 555/1912 sull’unicità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare e, di conseguenza, sull'impossibilità a possedere molteplici cittadinanze oltre a quella italiana ("La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi"). Al terzo comma si prevedeva la perdita della cittadinanza alla donna italiana che contraesse matrimonio con un cittadino straniero del quale si trovasse ad acquisire la relativa cittadinanza come conseguenza dello stesso ("La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risiede nel [Regno] o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto").

Le disposizioni della L.555/1912 cedono il passo alla decisione della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 87/1975 ha statuito l'illegittimità dell'art. 10 proprio nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna a seguito del matrimonio con cittadino straniero e l'automatismo nell'acquisizione della cittadinanza del coniuge, a prescindere dalla volontà dell'interessata.

Ma v'è di più.

La Corte di Cassazione (sent. n. 12601/1998) a conferma della posizione già assunta in passato, ha previsto che se da un lato le pronunce d'incostituzionalità comportino l'eliminazione della norma dichiarata incostituzionale - ma solo ed esclusivamente a far data dal 1 gennaio 1948 - con conseguente mantenimento della cittadinanza per le donne coniugate alla data summenzionata, dall'altro lato però prevede la perdita della cittadinanza per coloro che avessero contratto matrimonio antecedentemente. La motivazione alla base di questa dissonanza di trattamento giuridico risiede nel fatto che le pronunce della Corte Costituzionale non possono avere efficacia sulle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. Si tenga presente che la completa applicazione del principio di parità tra uomo e donna, per quanto riguarda la trasmissibilità della cittadinanza, è stata pienamente raggiunta solo con l'emanazione della Carta Costituzionale del 1948.

Tuttavia, la cittadina italiana che si era sposata con un cittadino argentino o brasiliano (anche prima della data del 1 gennaio 1948) non perdeva mai la cittadinanza italiana come conseguenza diretta del coniugio, in quanto l'acquisto automatico di altra cittadinanza non era previsto dalla legislazione del marito. Questo rapporto di causa - effetto era previsto per altre legislazioni. Per tale ragione risulta sempre fondamentale acquisire la certificazione del consolato italiano volta a dimostrare che la donna mai abbia acquistato la cittadinanza del marito.

Quindi tre sono i possibili scenari.

Il primo è rappresentato da quello della donna - italiana per discendenza e brasiliana per nascita - che contrae matrimonio con un cittadino brasiliano (o di una qualsiasi nazionalità che non trasmettesse la cittadinanza alla moglie): la stessa non incorre nella perdita della cittadinanza italiana anche se il matrimonio è avvenuto prima del 1 gennaio 1948.

Nel secondo scenario rientra quello della donna - italiana per discendenza e brasiliana per nascita - che contrae matrimonio con un cittadino brasiliano (o di una qualsiasi nazionalità che trasmette la cittadinanza alla moglie), prima del 1 gennaio 1948, che incorre nella perdita della cittadinanza italiana.

Suole specificare che come conseguenza della citata sentenza della Corte Costituzionale, il legislatore con la L.151/1975 - di riforma al diritto di famiglia - ha stabilito che la moglie mantenesse la propria cittadinanza. Con la formulazione dell'art. 219 è stato consentito alle donne che avessero perso la cittadinanza italiana iure matrimoni prima del 1 gennaio 1948 di riacquistarla con un'espressa manifestazione di volontà. Ci si trova di fronte, però, ad un riacquisto della cittadinanza (di cui si è parlato nell'articolo precedente) decorrente dal giorno successivo a quello della dichiarazione: si viene a creare, inevitabilmente, un'interruzione della cittadinanza tra il giorno del matrimonio e quello successivo alla dichiarazione. Ovvero: la donna deve considerarsi italiana fino alla data del matrimonio, poi straniera dalla data del matrimonio alla dichiarazione di riacquisto ed infine di nuovo italiana dal giorno seguente alla dichiarazione. Ne consegue che i figli nati dopo il matrimonio e fino alla dichiarazione di riacquisto sono considerati stranieri e possono vedersi riconoscere la cittadinanza italiana solo in forza degli artt. 4 e 9 della L.91/92.

Infatti, l'art. 4 della L. 91/92 testualmente statuisce che "1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. 2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".

Dall'altro lato l'art. 9 della medesima legge disciplina che "1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato".

Pertanto, dal punto di vista operativo sarà l'ufficiale di stato civile del comune di residenza (qualora la donna abbia dimora in Italia) o il console italiano (nel caso in cui si trovi all'estero) a recepire una dichiarazione da iscriversi nei registri di cittadinanza in cui la donna intende riacquistare la cittadinanza italiana. L'esito dell'accertamento sarà, invece, emesso dal sindaco e trascritto nei registri di cittadinanza.

Il terzo ed ultimo scenario è quello rappresentato della donna - italiana per discendenza e brasiliana per nascita - che contrae matrimonio dopo il 1 gennaio 1948 con un cittadino di una qualsiasi nazionalità che trasmetta la cittadinanza alla moglie, che perde la cittadinanza italiana ma che con una semplice manifestazione di volontà espressa dalla stessa o dai suoi discendenti in linea retta, si vede riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno k.60.1/5 dell'8 gennaio 2001 (OGGETTO: Efficacia retroattiva della sentenza n. 87 resa dalla Corte Costituzionale in data 16.4.1975 - Nuovi orientamenti interpretativi per le donne coniugatesi dopo il 1° Gennaio 1948 con stranieri).

Per tutte le situazioni sopradescritte è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione - sent. n. 4466/2009 - che ha enunciato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza (OMISSIS) va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza (OMISSIS) dal (OMISSIS), anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria".

A seguito di quest'ultima pronuncia è possibile concludere quanto segue.

L'ufficiale di Stato civile, dinnanzi ad una richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana - nell'ipotesi in cui rilevi che la discendenza dovrebbe derivare dalla filiazione avvenuta prima del 1 gennaio 1948 da madre italiana o che la stessa abbia perso la cittadinanza in quanto coniugata con un cittadino straniero prima della nascita del figlio - dovrà considerare che la trasmissione della cittadinanza non sia avvenuta e dovrà provvedere al rigetto della domanda: sarà cura degli interessati adire l'organo giudiziario per il riconoscimento del proprio status invocando la sentenza 4466/2009 della Suprema Corte di Cassazione.

Abogado Sarah Silvestri
Immigration Attorney

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