Il visto per residenza elettiva in Italia.

27.05.2021

Tutti i cittadini stranieri che intendono entrare e permanere in Italia, sono tenuti ad esibire alle frontiere il proprio passaporto o altro documento equipollente. Nel caso si tratti di un soggiorno di breve periodo - ovvero inferiore ai 90 giorni - e si provenga da un Paese in cui vige l'obbligatorietà del visto, solo in tal caso sarà necessario fare richiesta per un visto d'ingresso. Per tutti gli altri casi sarà sufficiente un passaporto in corso di validità. 

Dissimile è il discorso relativo ai soggiorni di lungo periodo - superiori a 90 gionri - per i quali è inevitabilmente richiesto il rilascio di un visto che dovrà soddisfare determinati requisiti a seconda della motivazione alla base dello stesso. 

Com'è noto, infatti, i visti di ingresso in Italia possono assumere diversa natura: si parla di visto per adozione, d'affari, per cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, per gara sportiva, per invito, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato, per missione, per motivi religiosi, di reingresso, per residenza elettiva, per ricongiungimento familiare, per studio, per transito aeroportuale, per transito, per trasporto, per turismo, per vacanze-lavoro. 

L'ambasciata ha ampia discrezionalità e potrà sempre negare il rilascio emettendo un provvedimento scritto, nel quali saranno indicati gli eventuali mezzi d'impugnazione.

Tra la miriade di visti esistenti, un'attenzione particolare merita il visto per residenza elettiva emesso a favore del cittadino straniero che intenda entrare e stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, ovverosia senza esercitare alcuna attività lavorativa. A statuirlo è il decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 ( "Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1° marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi) nonché il Regolamento UE n.977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011.

Entrando nel vivo del visto in questione, risulta imprescindibile sottolineare che non è possibile formalizzare la richiesta nel momento in cui lo straniero si trovi sul territorio italiano posto che l'istanza deve essere presentata direttamente all'ufficio consolare del luogo di residenza estero. 

Ad onor del vero, ancor prima di recarsi presso il Consolato di riferimento, il richiedente dovrà scaricare e compilare il relativo form nel quale dovranno  essere inserite le generalità così come indicate sul passaporto. Nota bene: tale documentazione non dovrà essere firmata in quanto l'espletamento di questa formalità si svolgerà direttamente dinanzi al funzionario consolare. 

A seguito del dilagare della pandemia da Covid-19, alcuni Consolati consentono l'invio della richiesta a mezzo di corrieri espressi purché la sottoscrizione della documentazione sia avvenuta dinanzi ad un notaio.   

Quanto all'appuntamento, dovrà essere fissato con largo anticipo. I Consolati, infatti, processando diversi tipi di pratiche, sono sempre particolarmente affollati e la possibilità vedersi fissare un appuntamento potrebbe slittare anche di diversi mesi. 

Ma la pandemia da Covid 19, anche i questo caso, sembra aver semplificato la procedura: invero potrebbe non essere necessario fissare un appuntamento qualora il Consolato di riferimento dichiari di accettare la richiesta via posta.  

Passando ora alla disamina della documentazione richiesta, oltre all'allegazione di due foto tessera con uno sfondo bianco che ritraggano il soggetto in visione frontale e delle quali non sono ammesse copie fotostatiche, fondamentale è la presentazione di un passaporto in corso di validità che indichi una data di scadenza superiore di almeno 3 mesi rispetto a quella del visto richiesto. Sarà basilare sincerarsi, inoltre, che il passaporto contenga almeno una pagina vuota sulla quale poter apporre il visto. 

Elemento caratterizzante il visto in questione è rappresentato dalla necessità di dimostrare le disponibilità economiche sufficienti (e.g. deposito nell'istanza di un estratto conto bancario). Tale "sufficenza" patrimoniale è prestabilita dalla legge: 31,000 euro - o un ammontare equivalente secondo la valuta locale - nel caso di singolo richiedente o 38,000 euro nell'ipotesi di coppia coniugata. A tale somma dovrà aggiungersi all'occorrenza un'ulteriore importo - pari al 20% - per ogni figlio a carico. 

Ma v'è di più. 

Il Consolato italiano, unitamente alla constatazione della sufficienza economica, verificherà parimenti la documentata capacità del soggetto di generare redditi passivi - differenti da quelli di natura lavorativa - che siano in grado di perdurare nel tempo (e.g. redditi derivanti da contratti di locazione immobiliare, pensione, prestazioni di carattere sociale, dividendi societari, royalties). Seppur le risorse economiche siano doppie nell'ammontare rispetto a quelle previste per legge (31,000 o 38,000),  questo non sarà comunque sufficiente a soddisfare il requisito del reddito passivo. 

Questo perché? 

Il visto in questione, una volta rilasciato, non permette lo svolgimento di alcun tipo di attività lavorativa e ne consegue che verrà autorizzato il soggiorno in Italia dello straniero che sia in grado di mantenersi autonomamente, senza dover (e poter) esercitare alcuna attività lavorativa. Ed è per tale motivo che,  nell'ipotesi in cui si faccia ingresso sul territorio dello Stato con il visto per residenza elettiva, dovranno essere presi in considerazione - unitamente ai requisiti generici previsti per l'ingresso nel Territorio Nazionale - anche la dimostrazione di adeguate risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Pertanto la proprietà di beni immobili non può considerarsi un requisito valido al rilascio del permesso di soggiorno de quo.

I requisiti variano a seconda che la domanda sia presentata dal singolo soggetto o dalla coppia sposata. Invero, specificandosi che dovranno essere depositate tante richieste quanti sono i richiedenti, nel caso di un' istanza congiunta - e contrariamente a quanto possa pensarsi - sarà più agevole raggiungere il livello delle risorse economiche e delle entrate passive utili ai fini del rilascio: le soglie di qualificazione ad personam sono proporzionalmente inferiori rispetto a quando si applica come individui congiunti. 

Viene da sè che nel caso di  richiesta congiunta, il Consolato di riferimento richiederà l'idonea certificazione (tradotta e arrecante le formalità previste dai singoli Consolati) atta a validare l'esistenza di un effettivo  rapporto parentale tra i richiedenti. 

A corroborare la richiesta, si dovrà depositare la documentazione a riprova del fatto che il richiedente abbia un luogo in cui vivere durante la permanenza in Italia (e.g. contratto di locazione, usufrutto, atto di compravendita). 

Sempre delicata è la questione sanitaria. 

Il Governo italiano prevede, infatti, un'assistenza sanitaria universale in grado di tutelare gli Italiani residenti, indipendentemente dalla loro nazionalità. Ciò nonostante, i richiedenti visto per residenza elettiva - seppur in possesso di un'assicurazione sanitaria privata - dovranno sincerarsi che la stessa rispetti dei requisiti minimi: sia in grado di coprire le spese mediche (e.g. ambulanza, prescrizioni mediche, visite mediche), abbia una copertura di almeno 30,000 euro annui per soggetto, sia applicabile in tutti gli Stati dell'Unione Europea ed abbia una durata di almeno 1 anno. In caso contrario dovrà richiederne una sostitutiva. 

E ancora. 

Come avviene nella stragrande maggiornanza dei casi e pur non rappresentando un requisito obbligatorio, l'istante che abbia già pianificato il viaggio in Italia, avrà la possibilità di allegare il biglietto aereo recante la presunta data della partenza. 

Ma parliamo di tempistiche quanto al rilascio e alla validità.

Se la richiesta risulta essere completa in ogni sua parte, i tempi di rilascio potranno variare da un minino di 60 ad un massimo di 90 giorni, quest'ultimo da intendersi come termine massimo. Si tenga a mente un aspetto spesso tralasciato: per tutta la durata del procedimento - ovvero da quando  la richiesta viene depositata a quando il visto viene rilasciato - il passaporto dovrà essere consegnato al Consolato.

Il visto per residenza elettiva presenta una data di scadenza? La risposta è si. 

Sullo stesso, infatti, verrà indicata non solo la data di scadenza ma anche la data di decorrenza congiuntamente a quella di rilascio. Per ricollegarsi al punto precedente, se il richiedente ha depositato anche il biglietto aereo, non è da escludersi che la data di decorrenza del visto possa essere la medesima o comunque molto ravvicinata rispetto a quella della partenza presunta. Ove ciò non sia avvenuto, verrà fissata 365 giorni dopo rispetto alla decorrenza del visto. Infine, nell'ipotesi in cui si renda necessario posporre la partenza, sarà sempre possibile entrare in Italia purché non sia intervenuta la scadenza del visto e senza che si renda necessario l'espletamento di alcuna formalità nei confronti del Consolato. 

Una volta rilasciato il visto e giunti in Italia, nel termine di 8 giorni - e comunque prima della scadenza del visto - il richiedente dovrà provvedere a richiedere il permesso di soggiorno per residenza elettiva che viene solitamente rilasciato per la durata di 2 anni dalla data di emissione del visto. 

Solo al termine dell'intero l'iter, lo straniero potrà ufficialmente eleggere la propria residenza in Italia recandosi presso il Municipio di competenza. 

Abogado Sarah Silvestri
Immigration Attorney

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